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Faq - iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti


È obbligatoria l’iscrizione all’Albo per poter esercitare la Professione di Assistenti Sociale?

L’iscrizione all’Albo è obbligatoria indipendentemente dalle modalità con le quali la professione si svolge (Libera Professione, Lavoro dipendente, soci di cooperativa, volontariato, ecc, ecc)


Devo partecipare ad un concorso pubblico e mi chiedono il certificato di iscrizione all’Albo: cosa devo fare? 

Giungono frequentemente in segreteria richieste di rilascio di certificati di iscrizioni all’albo finalizzati alla partecipazione a concorsi pubblici. 
In base all’art 15 della legge n. 183/2011,  recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” che ha quale obiettivo ultimo la completa “decertificazione” del rapporto tra la pubblica amministrazione ed i cittadini, tutti i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni (e gestori di pubblici servizi) quindi anche dall’Ordine Assistenti Sociali, dovranno riportare la locuzione: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" e la mancata apposizione della citata dicitura costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile ai sensi del comma 2, lettera c-bis), dell’articolo 74 del D.P.R. n. 445/2000. 
Ne consegue che, per partecipare a concorsi pubblici, gli iscritti NON hanno bisogno di richiedere all’Ordine i relativi certificati di iscrizione. Attesteranno la loro iscrizione mediante la sola auto-certificazione.


Si può essere iscritti all’Albo degli Assistenti Sociali e, contestualmente ad altri albi professionali?

Vista la recente istituzione dell’ Albo degli Educatori e Pedagogisti (entrata in vigore della L. 55/24 “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”), sono pervenute al nostro Ordine molte richieste circa la possibilità di coesistenza di iscrizione del professionista a più Albi Professionali. 
Informiamo tutti i colleghi e tutte le colleghe che non sussistono per il nostro ordinamento motivi ostativi, salvo adempimento degli obblighi ordinistici quali aggiornamento della propria area riservata, obbligo formativo, indirizzo PEC, versamento della quota annuale, assoluto rispetto del nostro Codice Deontologico.


All’Albo professionale di quale Regione posso iscrivermi?

Devi iscriverti all’Albo regionale in base alla tua residenza anagrafica come disposto dal Codice  deontologico dell’Assistente sociale in  vigore dal 1 giugno 2020, Responsabilità verso la professione, Titolo VIII, Capo I – Rapporto con l’Ordine professionale, 70: È opportuno che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine.


Come faccio a chiedere il trasferimento da un Ordine ad un altro?

Il trasferimento nell’Albo di altro Ordine Regionale è disposto a domanda dell’interessato in caso di trasferimento della sua residenza o domicilio professionale in una Regione diversa da quella che costituisce l’ambito territoriale dell’Ordine di Iscrizione.
La domanda deve essere presentata all’Ordine regionale verso cui si chiede il trasferimento e trasferita alla Segreteria dell’Ordine che ne verifica la presenza della marca da bollo e del motivo della richiesta di trasferimento. La richiesta di trasferimento non è possibile in presenza di un procedimento disciplinare in corso.
La Segreteria predispone il fascicolo di trattazione con tutti gli atti necessari, verificando il reale trasferimento di residenza o di domicilio professionale, attraverso una specifica nota indirizzata via pec all’Amministrazione competente.
Dopo l’accertamento del requisito che dà titolo all’iscrizione all’Albo dell’Ordine regionale, si invia una nota all’Ordine di provenienza, comunicando la volontà dell’iscritto di trasferirsi e rimanendo in attesa del nulla osta al trasferimento e del relativo fascicolo cartaceo.


È possibile iscriversi all’Ordine degli Assistenti Sociali essendo residente all’estero e avendo avuto il  riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero?

Per iscriversi all’albo degli Assistenti Sociali occorre la residenza italiana e il codice fiscale. In mancanza di questi occorre eleggere domicilio in Italia. La domanda di iscrizione dovrà, quindi, essere presentata all’Ordine regionale competente in base al domicilio eletto. Esistono casi particolari di trasferimento temporanei all’Estero e si ritiene che questi possano continuare a mantenere la già acquisita iscrizione all’Ordine.


Sono iscritto all’Ordine ma non esercito la professione. Se mi cancello e volessi reiscrivermi devo sostenere nuovamente l’esame di Stato?

Alla luce della normativa attuale chi ha superato l’esame di Stato può reiscriversi senza doverlo nuovamente sostenere.