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Faq - domande frequenti


Salve, sono una cittadina romena e sono iscritta al secondo anno di SERVIZIO SOCIALE presso l'Università di Trieste? Sono residente in Italia, ma non ho mai richiesto la cittadinanza italiana, potrebbe ostacolare ai fini dell'iscrizione all'Esame di Stato e o all'Albo professionale?
  Si inserisce, in fondo alla pagina, il parere legale in termini di residenza e domicilio. (26‚1)


L’Albo Professionale – istituito ai sensi dell’art. 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84 – è ripartito in due distinte sezioni: la A e la B.

- Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente sociale specialista
- Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente sociale

Alla sezione A si accede con la laurea magistrale nella classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (D.M. 270/2004), equiparata alla precedente laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999).
Alla sezione B si accede con la laurea nella classe L-39 – Servizio Sociale (DM 270/2004), equiparata alla precedente laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (DM 509/1999)


Sono iscritto all’Ordine ma non esercito la professione. Se mi cancello e volessi reiscrivermi devo sostenere nuovamente l’esame di Stato?

Alla luce della normativa attuale chi ha superato l’esame di Stato può reiscriversi senza doverlo nuovamente sostenere.


Sono iscritto all’Ordine da oltre due anni ma non riesco ad esercitare la professione. Posso sospendere l’iscrizione?

Non esiste la “sospensione”. Se ritieni di volerti cancellare potrai farlo seguendo la procedura descritta nel sito dell’Ordine.


All’Albo professionale di quale Regione posso iscrivermi?

Devi iscriverti all’Albo regionale in base alla tua residenza anagrafica,  come disposto dal Codice  deontologico dell’Assistente sociale in  vigore dal 1 giugno 2020, Responsabilità verso la professione, Titolo VIII, Capo I – Rapporto con l’Ordine professionale, 70: È opportuno che l’iscrizione all’Albo del professionista segua il suo domicilio professionale prevalente, al fine di agevolare l’accessibilità alla funzione disciplinare da parte dei cittadini e le funzioni di controllo attribuite all’Ordine, fermo restando quanto disposto in merito dal Consiglio Nazionale dell’Ordine

 

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