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Faq - Iscrizione albo

Perché è obbligatorio iscriversi all'Albo Professionale?

La Legge nazionale n° 84 del 1993 stabilisce all’art. 2 che “per esercitare la professione di AS è necessario (…) essere iscritti all’Albo Professionale”. I successivi DM 615 dell’11.10 1994 e il DPR 328€1 hanno integrato e specificato ulteriormente tale situazione.


Devo iscrivermi anche se sono un dipendente pubblico? Perché?

Sì. L’obbligo d’iscrizione riguarda tutti gli AS, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti, in quanto la norma non fa differenza fra le due condizioni.

L’obbligo non è correlato con lo status lavorativo di chi esercita, bensì con la circostanza oggettiva dell’esercizio dell’attività stessa, considerata nella capacità professionale e nel suo corretto esercizio (Parere Consiglio di Stato n° 330 del 29.9.1999).

Tale obbligo è stato confermato dalle Amministrazioni Pubbliche, che negli anni hanno regolamentato l’accesso alle funzioni nelle proprie organizzazioni.


Come posso iscrivermi all’Ordine degli Assistenti Sociali?
L’iscrizione avviene presentando una domanda all’Ordine della regione in cui si ha residenza o domicilio professionale. Occorre allegare:

  • Modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.ordineasfvg.it)
  • Copia del documento d’identità e codice fiscale
  • Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione (da effettuarsi con PAGOPA)
  • Ricevuta del pagamento della tassa governativa

Quanto tempo ci vuole per l’iscrizione all’Albo?
Dopo la presentazione della domanda, l’Ordine esamina la richiesta entro 60 giorni.


Che cosa comporta la mancata iscrizione all’Albo?

L’esercizio della professione di assistente sociale senza iscrizione all’Albo professionale espone al rischio di una denuncia per esercizio abusivo della professione, ai sensi dell’art. 348 del Codice Penale.

Il Ministero di Grazia e Giustizia, con note del 28 maggio 1996 e del 15 aprile 1997, ha chiarito che il reato di esercizio abusivo della professione si configura anche quando l’attività venga svolta nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, qualora manchi l’iscrizione all’Albo. Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 1° agosto 1997.Anche il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale stabilisce che l’attività professionale svolta in assenza di iscrizione all’Albo costituisce esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dalla normativa civile e penale. Lo stesso articolo prevede inoltre che

  • è disciplinarmente sanzionabile lo svolgimento dell’attività professionale durante un periodo di sospensione dall’Albo;
  • risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile, direttamente o indirettamente, l’esercizio irregolare della professione da parte di altri.

In presenza di un accertato esercizio abusivo, l’Ordine regionale ha l’obbligo di presentare denuncia all’Autorità giudiziaria penale, in applicazione dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale.

Si precisa infine che l’iscrizione successiva all’Albo non sana né regolarizza l’attività professionale svolta abusivamente in precedenza.


Qual è la differenza tra la Sezione A e la Sezione B dell’Albo?
La Sezione A è riservata agli assistenti sociali specialisti, laureati in Scienze del Servizio Sociale (LM-87) o con titolo equipollente.

La Sezione B è per chi ha conseguito la laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) ed è abilitato come assistente sociale di base.


Posso iscrivermi a più Ordini regionali contemporaneamente?
No, è possibile iscriversi solo a un Ordine regionale, che deve essere quello della regione in cui si ha la residenza o il domicilio professionale.


Sono disoccupato e sono iscritto dal 2010 posso pagare la quota ridotta?

Non è possibile applicare riduzioni alla quota di iscrizione