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Faq - Formazione continua

Quanti crediti formativi devo acquisire ogni triennio formativo?
Gli/Le assistenti sociali devono ottenere 60 crediti formativi in tre anni, di cui almeno 15 devono essere in ambito deontologico.

Il prossimo triennio formativo sarà il 2026-2028


Come posso verificare i crediti formativi accumulati?
Dal 01 gennaio 2026 è possibile controllare il proprio stato formativo accedendo alla nuova piattaforma CNOAS che sarà raggiungibile al seguente link: gestione.cnoas.it.


È possibile ottenere un esonero dalla formazione continua?

Sì, in alcuni casi specifici, come maternità, malattia grave o residenza all’estero, è possibile fare richiesta di esonero temporaneo all’Ordine regionale.


A cosa si va incontro se nell'intero triennio non si raggiungono i 60 crediti?

Non raggiungere tali crediti costituisce illecito disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo formativo.


In quali circostanze e in che modo si può ottenere l'esonero dalla formazione continua?

L’esonero, su richiesta dell’interessato, può essere concesso nei casi descritti dall’articolo 14 comma 1 del Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, ovvero nei casi di:

maternità, paternità, affidamento familiare, adozione per la durata di dodici mesi;

grave malattia o infortunio;

interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero;

altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.


Se si è in possesso di uno di questi requisiti, per essere esonerati, è necessario compilare l’apposito modulo, all’interno della propria area riservata CNOAS. Nella domanda l’iscritto autocertifica di trovarsi in una delle condizioni previste dal regolamento. 

L’autocertificazione dell’iscritto è soggetta alle norme specifiche e dovrà essere valutata anche con i controlli a campione previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti. Qualora le dichiarazioni di richiesta di esonero siano mendaci, oltre all’invito a procedere celermente alla segnalazione alle autorità competenti, si procederà contestualmente alla segnalazione disciplinare al Consiglio Territoriale competente.


Per tutte le tipologie d’esonero, le istanze devono essere presentate entro tre mesi dall’evento che costituisce impedimento alla formazione continua, in modo tale da consentire al CROAS la valutazione delle stesse. Nell’esame della richiesta il CROAS valuta il periodo d’esonero rapportandolo alla gravità e specificità della situazione rappresentata. L’esonero comporta la sola riduzione dei crediti formativi cui il professionista è obbligato.


Quante volte è possibile presentare domanda d'esonero? 

Per questo dispositivo non vale il principio dell’automatismo, pertanto, viene concesso o meno solo su richiesta dell’interessato qualora si realizzino, nel caso concreto, determinate tipologie d’eventi. 

Per quanto riguarda la durata questa viene decisa, in rapporto alla gravità e specificità della situazione rappresentata, dalla Commissione consultiva denominata "Formazione Continua", ma anche qui è sempre il Consiglio Regionale, poi, a deliberare. 


Se si è esonerati si può comunque seguire corsi e/o eventi formativi?

Certamente. Nulla vieta, ad esempio nei casi di maternità, di poter partecipare a corsi di formazione a cui si ha facile accesso e di acquisire i relativi crediti formativi. La ratio del Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, infatti, è far vivere la formazione non tanto come un obbligo, un dovere, ma piuttosto come un’opportunità.


Qual è la scadenza per l’inserimento in area riservata delle attività formative?

Entro il 31 marzo di ogni anno devono essere caricate in area riservata tutte le attività/richieste relative all’anno precedente. Non sono previste deroghe alla scadenza individuata dal Regolamento. 


Che cosa sono le attività ex post? Quali consentono l’attribuzione di crediti formativi e come vengono valutate?

Per attività ex post si intende lo svolgimento di specifiche funzioni o attività previste dal Nuovo Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali, che consentono la maturazione di crediti formativi riconoscibili a posteriori. In altri termini, l’assistente sociale che abbia svolto una o più attività rientranti tra quelle contemplate dal Regolamento può richiederne successivamente il riconoscimento del valore formativo, con conseguente attribuzione di crediti da parte del CROAS di riferimento.

Per l’accreditamento delle attività ex post, l’assistente sociale è tenuto a presentare apposita richiesta al proprio CROAS, assumendo un ruolo attivo nel procedimento. Il Consiglio regionale procede quindi a una valutazione puntuale dell’attività svolta, al fine di determinarne la reale valenza formativa e attribuire il numero di crediti formativi spettanti.

Affinché la valutazione possa essere effettuata in modo adeguato, la richiesta deve essere accuratamente documentata (ad esempio mediante attestati di partecipazione, programmi o locandine degli eventi, altra documentazione utile) e correttamente descritta all’interno dell’area riservata (alla voce “inserisci attività”)

Si ricorda infine che, ai fini dell’inserimento e della valutazione dell’attività, l’agenzia o l’ente erogante l’evento formativo deve essere autorizzato dal CNOAS o convenzionato con il CROAS; in mancanza di tali requisiti, il sistema non consente l’inserimento dell’attività.


A cosa si va incontro se nell'intero triennio non si raggiungono i 60 crediti?

Non raggiungere tali crediti costituisce illecito disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo formativo.