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Faq - Deontologia e segnalazioni

Come può un cittadino segnalare un’assistente sociale?

Un cittadino che ritenga di aver subito un comportamento non conforme ai doveri professionali o deontologici da parte di un’assistente sociale può presentare una segnalazione (esposto) all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali (CROAS) competente per territorio.

La segnalazione deve essere scritta, circostanziata e sottoscritta, e deve contenere:

·       i dati del segnalante (nome, cognome e recapiti);

·       i dati dell’assistente sociale segnalato, se noti;

·       una descrizione chiara e dettagliata dei fatti oggetto della segnalazione;

·       eventuale documentazione utile a supporto (atti, comunicazioni, provvedimenti, ecc.).

L’esposto/segnalazione può essere trasmesso tramite PEC.

Ricevuta la segnalazione, il CROAS valuta preliminarmente i fatti esposti e, qualora ne ricorrano i presupposti, può avviare il procedimento disciplinare previsto dalla normativa vigente. Il procedimento è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto delle regole deontologiche e ordinistiche e non sostituisce eventuali azioni giudiziarie o ricorsi ad altre autorità competenti.


Come posso segnalare una violazione del codice deontologico da parte di un collega?
È possibile inviare una segnalazione scritta (tramite PEC) all’Ordine regionale di appartenenza dell’assistente sociale coinvolto, allegando eventuali prove o documentazione a supporto.


Quali sanzioni disciplinari possono essere applicate a un assistente sociale?
Le sanzioni possono variare da ammonizione a sospensione dall’Albo, fino alla radiazione nei casi più gravi.