| Sanzioni disciplinari e Procedure |
Decreto Ministeriale 10 ottobre 1994 n. 615 Art. 17Art.1Sanzioni disciplinari a) ammonizione; b) censura; c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno; d) radiazione dall'albo. L'irrogazione di una sanzione disciplinare prevista dal presente articolo non è compatibile con l'assunzione e/o il mantenimento di cariche consiliari; nel caso della sanzione di cui al punto a la incompatibilità è limitata ad un periodo, comunque non inferiore ad un mese, determinato con atto deliberativo del Consiglio Regionale contestualmente a quello della irrogazione della sanzione. 2. La sanzione dell'ammonizione consiste nel richiamo dell'interessato all'osservanza dei suoi doveri con invito a non ripetere quanto operato. Nel caso di trasgressioni commesse a danno di colleghi nell'ambito del gruppo professionale; viene preceduta di norma da un tentativo di conciliazione da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura. 3. La sanzione della censura è inflitta nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità compiuti senza dolo ma che siano comunque lesive del decoro e della dignità professionale con risonanza, anche limitata, per l'immagine della categoria. Tre provvedimenti di censura comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30. 4. La sanzione della sospensione dall'esercizio professionale è inflitta:
La sanzione della sospensione può essere inflitta, in via cautelare provvisoria, al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, nei casi di particolare gravità in specie quando il procedimento viene iniziato su rapporto della Procura della Repubblica; comunque dopo aver sentito l'interessato. La sanzione della sospensione è resa pubblica nei modi che il Consiglio Regionale o Interregionale ritenga più adeguate e anche attraverso il proprio notiziario. Il Consiglio Regionale può deliberare di comunicare, nel caso di professionisti dipendenti, la sanzione inflitta all'Ente di appartenenza. Tre provvedimenti di sospensione comportano la sanzione della radiazione dall'albo. 5. La sanzione della radiazione dall'albo viene inflitta nei casi più gravi di violazione del codice deontologico e/o del codice comportamentale del P.I. nel caso di professionista dipendente. Nel caso di condanna dell'interessato con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato anche non colposo la radiazione è deliberata di ufficio. Il professionista radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti. La sanzione della sospensione è resa pubblica nei modi che il Consiglio Regionale ritenga più adeguati e anche attraverso il notiziario del relativo Ordine Regionale o Interregionale. Il Consiglio Regionale, in caso di professionista dipendente, comunica la sanzione inflitta all'Ente di appartenenza. Art. 2Morosità 1. Il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale informa gli iscritti, sull'entità del contributo annuo, deliberato e approvato dal competente Ministero, della data certa e deliberata, entro cui deve essere effettuato il relativo versamento, delle procedure sanzionatorie e delle penalità peculiarie previste dai seguenti articoli, cui l'iscritto va incontro in caso di non ottemperanza. Il versamento del contributo annuo (dell'anno in corso) deve essere effettuato dall'iscritto nei confronti dell'Ordine regionale o interregionale entro la data prefissata: nel caso tale giorno fosse festivo il termine si intende prorogato al primo giorno feriale successivo. 2. Scaduto il termine di cui all'art. 1, il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale provvede, con raccomandata con avviso di ricevimento, a diffidare l'iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida. 3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all'art. 1 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva pari al 10% del contributo se effettuati entro 60 gg., del 30% se entro il 31/12 dell'anno di riferimento, del 50% se oltre tale data. 4. L'iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative penalità previste nel termine indicato all'art. 2, si considera moroso. La morosità superiore a 1 anno comporta la sanzione della sospensione dall'albo. 6. I contributi non versati e le relative penalità costituiscono credito dell'Ordine Regionale o Interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge; anche in caso di trasferimento dell'interessato ad altro Ordine Regionale o Interregionale, di sospensione, di cancellazione. 7. Decorso un anno, dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l'iscritto viene cancellato dall'albo. Ove l'interessato richieda successivamente nuova iscrizione all'albo, oltre al possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla L. 84/93, deve comunque sanare la morosità pregressa nei confronti dell'Ordine Regionale o Interregionale di competenza del relativo periodo. Art. 3Procedimento disciplinare 1. Tutte le sanzioni sono deliberate dal Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale al termine del procedimento disciplinare. 2. Il Consiglio Regionale o Interregionale al quale il professionista risulta iscritto inizia il procedimento disciplinare su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio o di ufficio e anche su denunce o segnalazioni sottoscritte da enti e da privati. 3. Il Presidente del Consiglio Regionale o Interregionale comunica al professionista interessato l'inizio del procedimento disciplinare, con invito a presentarsi in un termine non inferiore a 30 giorni, davanti al Consiglio o alla Commissione all'uopo costituita, altresì indicando la designazione ad hoc del responsabile del procedimento. 4. Il professionista interessato può avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia e/o di un rappresentante sindacale. 5. Al professionista interessato può essere concesso d'ufficio o a richiesta un termine non minore di giorni 40 per produrre eventuale utile documentazione e memorie difensive scritte. 6. Al termine dell'istruttoria il Consiglio Regionale o Interregionale, sulla base delle informazioni e della documentazione acquisite e relazionate dalla commissione e/o del consigliere eventualmente all'uopo delegati, delibera l'archiviazione del caso, se gli addebiti risultano infondati, o l'eventuale sanzione da infliggere. 7. La delibera che definisce il procedimento disciplinare viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell'Ordine Regionale o Interregionale e comunicata dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale entro 20 giorni all'interessato al domicilio risultante all'albo, al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nel caso di sanzioni di cui all'art.1 punti b,c,d, nonché al Consiglio Nazionale con l'esplicita informazione che la stessa può essere impugnata davanti all'Autorità Giudiziaria competente per territorio o con preventivo ricorso al Consiglio Nazionale nei modi indicati al successivo comma 9. del presente articolo. Nel caso di irreperibilità dell'interessato la delibera viene affissa per 10 giorni nella sede dell'Ordine Regionale o Interregionale e all'albo del Comune dell'ultima residenza nota dell'interessato. 8. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato il quale lo trasmette entro 15 giorni al Consiglio Nazionale aggiungendo unitamente a copia degli atti del procedimento disciplinare e a eventuali deduzioni. 9. Il Consiglio Nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta si esprime sul ricorso entro 60 giorni; trascorso tale termine il ricorso si intende respinto. 10. La decisione del Consiglio Nazionale è comunicata entro i 20 giorni successivi all'interessato al domicilio dichiarato nel ricorso e al Procuratore della Repubblica al quale è stato comunicato dal Consiglio dell'Ordine Regionale o Interregionale il provvedimento di prima istanza e al Consiglio regionale che ne prende atto. |
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