Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia

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Regolamento interno

A) ORGANISMI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

  1. Il Consiglio dell'Ordine è regolato nella sua composizione e gestione dalle disposizioni del. decreto n. 615 dd. 11 ottobre 1994.
  2. Il coordinamento e la programmazione dell'Ordine sono prerogative del Presidente e, in sua assenza, del Vice Presidente, che lo sostituisce a tutti gli effetti.
  3. Il Consiglio si esprime sui temi all'ordine del giorno e delibera in merito; ratifica altresì le decisioni assunte in via dì urgenza dal Presidente o dal Vice Presidente.
  4. Il Segretario coadiuva il Presidente nelle sedute del Consiglio curando la compilazione dei verbali, è responsabile della regolare tenuta degli stessi, che controfirma con il Presidente. Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.
  5. Il Tesoriere ha la custodia e fa responsabilità del fondo in contanti e dei valori dell'Ordine regionale, provvede alla riscossione delle entrate, assicura la regolare tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura sussidiaria che si rendesse utile istruire; predispone le proposte del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
  6. Al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre gli atti e la documentazione relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari, il Presidente consulta. ove lo ritenga necessario e comunque prima delle sedute del Consiglio regionale, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

B) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

RIUNIONI DEL CONSIGLIO

  1. Il Consiglio regionale si riunisce, su convocazione del Presidente di norma ogni mese e comunque ogni qualvolta se ne presenti la necessità o quando sia richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti o almeno da un terzo degli iscritti all'Albo, con indicazione specifica della questioni da trattare. Il Presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti. All’inizio di ogni anno viene proposto dal Presidente al Consiglio un calendario dì massima per le riunioni.

CONVOCAZIONE

  1. Il Consiglio regionale è convocato dal Presidente con preavviso di almeno dieci giorni al domicilio dei consiglieri, con la specifica dell'ordine del giorno, del mese dell'anno, dell'ora di inizio e del luogo della riunione che, di norma è la sede del Consiglio regionale. Nel caso di comprovata urgenza il Presidente potrà convocare il Consiglio via fax o con telegramma. Nel caso dì convocazione su richiesta di almeno sette componenti il Consiglio regionale o di almeno un terzo degli iscritti all'Albo, il Presidente è tenuto a fissare la riunione entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima. Il Presidente predispone gli argomenti da porre all’O.d.G. inserisce quelli proposti nella precedente seduta del Consiglio, riprende i punti non trattati, nonché quelli successivamente proposti in forma scritta per motivi di urgenza dai singoli Consiglieri.

VALIDITA' DELLA RIUNIONE

  1. Le sedute non sono valide se non interviene la maggioranza dei Consiglieri. Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dà avvio alla riunione, che comincia con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, la riunione non può aver luogo. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la riunione viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali, se non si è ricostituito il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

VERBALE

  1. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario, essi devono indicare i consiglieri presenti, i punti degli argomenti all’o.d.g., i consiglieri intervenuti, una breve sintesi della discussione svoltasi, le proposte avanzate, le deliberazioni adottate, l’esito delle votazioni nonché, su richiesta, le dichiarazioni a verbale riguardanti prese di posizione in ordine a specifici argomenti. Una copia del verbale viene affissa nella sede dell'Ordine per almeno trenta giorni. Le dichiarazioni a verbale devono essere fornite prima dell'approvazione del verbale a cui si riferiscono, in forma scritta al Segretario che ne dà lettura al Consiglio. Per le deliberazioni e i pareri ufficiali il verbale deve indicare anche il nome dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti. Quando sul verbale non ci sono osservazioni esso si intende approvato senza votazioni.

ORDINE DEL GIORNO

  1. Dopo la lettura del verbale e le eventuali comunicazioni delle cariche regionali o dei coordinatori delle Commissioni o dei gruppi di lavoro, il Presidente pone in discussione gli argomenti dell'o.d.g. nella sequenza indicata nella lettera di convocazione, salvo richieste di inversione che devono essere messe ai voti. Proposte e questioni non comprese nell'o.d.g. della convocazione non possono essere trattate. Solo per motivi di particolare urgenza, il Consiglio regionale può introdurre ulteriori argomenti all'o.d.g.

ORDINE DEGLI INTERVENTI

  1. La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente che fissa il tempo consentito alla discussione. Sull'argomento relazionano il Presidente o gli altri Consiglieri che ne abbiano avuto l’incarico. Ciascun Consigliere può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine.

VOTAZIONI

  1. Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare pone in votazione la propria deliberazione. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Il Presidente vota per ultimo e, in caso di parità di voti, prevale il suo.


C) COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI REGIONALI PERMANENTI.

  1. Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive, istruttorie di studio e di proposta per il Consiglio regionale. Hanno il compito di riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio regionale. Le Commissioni non hanno né funzione rappresentativa né compiti operativi nella gestione ed organizzazione dell'Ordine.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

  1. Il Consiglio regionale con propria determinazione individua le Commissioni permanenti.

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

  1. Le Commissioni permanenti sono composte da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti scelti dal Consiglio regionale tra i suoi consiglieri. Non sono ammessi membri estranei al Consiglio regionale. Il Consiglio nomina con atto deliberativo il responsabile ed i componenti delle Commissioni.

GRUPPI DI LAVORO

  1. Il Consiglio regionale, per particolari questioni che richiedono un'attivazione non permanente di studio e dì organizzazione, può costituire Gruppi dì lavoro con iscritti all'Ordine e/o esperti del settore coordinati da un componente del Consiglio stesso

TENUTA DELL'ALBO

  1. Il Consiglio si avvale dell'operato del Presidente per la tenuta dell'albo e la verifica delle posizioni individuali in esso comprese con l'ausilio, per la fase istruttoria, della componente amministrativa e della specifica Commissione costituita per la verifica dei requisiti.

NORME PER IL TRASFERIMENTO DEGLI ISCRITTI

  1. All'Ordine dal quale l’iscritto intende cancellarsi:
    • l'interessato inoltra domanda, in carta semplice, motivandola ed allegando un certificato della nuova residenza. All'Ordine al quale intende iscriversi:
    • l'interessato inoltra domanda in carta semplice, motivandola e precisando presso quale Ordine regionale è depositata la documentazione che gli dà titolo all’iscrizione all'Albo. Allega alla domanda:
    • certificato di residenza in carta semplice
    • fotocopia della domanda di cancellazione inoltrata all’Ordine regionale di iscrizione precedente.
    La cancellazione e l'iscrizione vengono deliberate in sede di Consiglio.
    L'ordine al quale intende iscrivessi richiederà la documentazione all'Ordine di iscrizione precedente.
  2. Il presente regolamento è sottoposto alla votazione del Consiglio ed una volta approvato, entra immediatamente in vigore, sostituendo ogni altra decisione precedentemente assunta dal Consiglio con singoli atti deliberativi sugli stessi argomenti.
 
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