Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia

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Codice deontologico dell'Assistente Sociale - Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 17.07.2009 - Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Indice articolo
Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Titolo II: I principi
Titolo III: Responsabilità nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV: Responsabilità nei confronti della società
Titolo V: Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI: Responsabilità nei confronti dell organizzazione di lavoro
Titolo VII: Responsabilità nei confronti della professione
Disposizioni finali
Sanzioni disciplinari
Procedimento disciplinare

TITOLO VII - LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I - Promozione e tutela della Professione

52. - L’assistente sociale può esercitare l’attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale. Ha l’obbligo della iscrizione all’Albo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
53. - L’assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli e nelle diverse forme dell’esercizio professionale per far conoscere e sostenere i valori e i contenuti scientifici e metodologici della professione, nonché i suoi riferimenti etici e deontologici. In relazione alle diverse situazioni, deve impegnarsi nella supervisione didattica e professionale, nella ricerca, nella divulgazione della propria
esperienza, anche fornendo elementi per la definizione di evidenze scientifiche.
54. - L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, tenendo conto delle indicazioni dell’Ordine professionale.
55. - L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.
56. - L’assistente sociale deve adoperarsi, in ogni sede, per la promozione, il rispetto e la tutela dell’immagine della comunità professionale e dei suoi organismi rappresentativi.

Capo II - Onorari

57. - Nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio professionale privato, vale il principio generale dell’intesa sull’onorario fra l’assistente sociale ed il cliente. L’assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento dell’incarico o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento. Deve informare il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle
prestazioni.
58. - Nella determinazione degli onorari l’assistente sociale deve attenersi alle indicazioni fornite in materia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali; può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.
59. - L’assistente sociale, nel rispetto delle normative vigenti, è tenuto a dare informazioni veritiere e corrette sulle sue competenze professionali e può pubblicizzarle con rispetto dei principi di verità, decoro e del prestigio della professione.

Capo III - Sanzioni

60. - L’attività professionale esercitata in mancanza di iscrizione all’Albo si configura come esercizio abusivo della professione ed è soggetta a denuncia secondo quanto previsto dai codici civile e penale. E’ sanzionabile anche disciplinarmente lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dell’iscrizione; dell’infrazione risponde disciplinarmente anche l’assistente sociale che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.
61. - L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. Il Regolamento disciplinare è parte integrante del presente Codice.
62. - Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio nonché a seguito di denuncia o segnalazioni provenienti dall’autorità giudiziaria o di denuncia o di segnalazioni sottoscritte provenienti da enti o da privati.
63. - Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.
 

Capo IV - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine

64. - L’assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. Deve inoltre fornire i propri dati essenziali aggiornati ed elementi utili alla costruzione della banca dati dei professionisti. Ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Organo,
anche diretti alla sua personale tutela.
65. - L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio Nazionale, regionale o interregionale dell’Ordine deve adempiere l’incarico con impegno costante, correttezza, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale ed essere parte attiva nelle politiche dei servizi.
66. - L’assistente sociale impegnato nel Consiglio dell’Ordine nazionale o degli Ordini regionali o interregionali deve rendere conto agli iscritti dell’operato del suo mandato.

Capo V - Attività professionale dell'assistente sociale all'estero e attività degli stranieri in Italia

67. - Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all’estero, l’assistente sociale è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui esercita; ove assenti, è tenuto al rispetto delle norme del presente Codice. L’assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all’obbligo di osservanza del presente Codice.
68. - Il Consiglio nazionale si adopera per mantenere rapporti con le Organizzazioni nazionali e internazionali di servizio sociale (social work), ponendosi in un confronto costruttivo sui principali aspetti dell'identità della professione e sulle problematiche etiche e sociali. Si adopera, per favorire l’interscambio culturale e la mobilità degli assistenti sociali a livello internazionale.

Capo VI - Aggiornamento del Codice

69.- Il Consiglio Nazionale, sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall’applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l’Osservatorio nazionale permanente.