Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia

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Codice deontologico dell'Assistente Sociale - Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 17.07.2009 - Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Indice articolo
Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Titolo II: I principi
Titolo III: Responsabilità nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV: Responsabilità nei confronti della società
Titolo V: Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI: Responsabilità nei confronti dell organizzazione di lavoro
Titolo VII: Responsabilità nei confronti della professione
Disposizioni finali
Sanzioni disciplinari
Procedimento disciplinare

TITOLO VI - LA RESPONSABILITA' DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Capo I - L'assistente sociale nei confronti dell'organizzazione di lavoro

44. - L’assistente sociale deve chiedere il rispetto del suo profilo e della sua autonomia professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni e la garanzia del rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.
45. - L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia, all’efficienza, all’economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali. Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
46. - L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che comportino azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice o che siano in contrasto con il mandato sociale o che possano compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
47. - L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo adeguati a realizzare interventi qualificati ed efficaci, in un ambiente idoneo a tutelare la riservatezza dell’utente e del cliente.
48. - L’assistente sociale deve segnalare alla propria organizzazione l'eccessivo carico di lavoro o evitare nell’esercizio della libera professione cumulo di incarichi e di prestazioni quando questi tornino di pregiudizio all’utente o al cliente.
49. - L’assistente sociale che svolge compiti di direzione o coordinamento è tenuto a rispettare e sostenere l’autonomia tecnica e di giudizio dei colleghi, a promuovere la loro formazione, la cooperazione e la crescita professionale, favorendo il confronto fra professionisti. Si adopera per promuovere e valorizzare esperienze e
modelli innovativi di intervento, valorizzando altresì l'immagine del servizio sociale, sia all'interno, che all'esterno dell'organizzazione.
50. - Il rapporto gerarchico funzionale tra colleghi risponde a due livelli di responsabilità: verso la professione e verso l’organizzazione e deve essere improntato al rispetto reciproco e delle specifiche funzioni. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l’assistente sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi, salvaguardando la sua autonomia tecnica e di giudizio.
51. - L’assistente sociale deve richiedere opportunità di aggiornamento e di formazione e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.