Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia

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Codice deontologico dell'Assistente Sociale - Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 17.07.2009 - Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Indice articolo
Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Titolo II: I principi
Titolo III: Responsabilità nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV: Responsabilità nei confronti della società
Titolo V: Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI: Responsabilità nei confronti dell organizzazione di lavoro
Titolo VII: Responsabilità nei confronti della professione
Disposizioni finali
Sanzioni disciplinari
Procedimento disciplinare

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
- art. 17 D.M. 11 ottobre 2004, n. 615
- art. 9 D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

REGOLAMENTO

Approvato nella seduta del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 16 novembre 2007.
Modificato all’art.12, comma 1., con delibera del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Assistenti Sociali del 28 marzo 2009.

Parte Prima
SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 1 – Sanzioni

1. All’iscritto all’albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell’esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme alle norme del Codice Deontologico, al decoro o alla dignità della professione, il Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall’esercizio della professione fino ad un anno;
d) radiazione dall’albo.
2. Il tipo e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:
a) intenzionalità del comportamento;
b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell’evento;
c) responsabilità connessa alla posizione di lavoro;
d) grado di danno o di pericolo causato;
e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
f) concorso fra più professioni e/o operatori in accordo tra loro;
g) recidiva e/o reiterazione.

Art. 2 - Ammonizione

1. La sanzione dell’ammonizione consiste in un richiamo scritto comunicato all’interessato sull’osservanza dei suoi doveri e in un invito a non ripetere quanto commesso. Viene inflitta nei casi di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo ad ammonizione, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’albo o di enti, il Presidente del Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione fra le parti nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.
3. Tre provvedimenti di ammonizione comportano la sanzione della censura.

Art. 3 – Censura

1. La sanzione della censura consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica. E’ inflitta nei casi di abusi o di mancanze, che siano lesivi del decoro e della dignità della professione e nel caso di morosità nel pagamento del contributo annuo dovuto che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio.
2. In caso di abuso o mancanza che possano dar luogo alla censura, commessi nei confronti di utenti/clienti o di altro iscritto all’albo o di enti, il Presidente dell’Ordine regionale o interregionale esperisce il preventivo tentativo di conciliazione nei modi previsti al successivo art. 12 comma 1.
3. Tre provvedimenti di censura comportano d’ufficio la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non superiore a giorni 30.

Art. 4 - Sospensione

1. La sospensione consiste nell’inibizione all’esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice penale che l’ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale, in questo caso, si limita a prenderne atto.
2. La sanzione della sospensione dall’esercizio della professione è inflitta fino al massimo di due anni:
    a) per violazioni del codice deontologico, che possano arrecare grave nocumento a utenti/clienti
       o 
ad altro iscritto all’albo o enti; oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e
       la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto;
    b) per morosità superiore ad una annualità nel pagamento dei contributi dovuti, ai sensi del 
       successivo art. 8.
3. Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere motivatamente inflitta in via cautelare provvisoria al momento dell’apertura del procedimento disciplinare.
4. Tre provvedimenti di sospensione maturati nell’arco di cinque anni, comportano la radiazione dall’albo.

Art. 5 – Radiazione

3. La radiazione consiste nella cancellazione dall’albo. Consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n. 2, 30 e 31 del Codice Penale per l’intera durata dell’interdizione stabilita nel provvedimento del giudice penale che l’ha comminata. Il Consiglio regionale o interregionale si limita a prenderne atto.
4. La sanzione della radiazione dall’albo viene inflitta:
   - in caso di tre sospensioni maturate nell’arco di cinque anni;
   - nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla 
     dignità della professione di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell’albo;
   - nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni
     per fatti commessi nell’esercizio della professione;
   - nei casi di morosità previsti all’art. 8 comma 6.
5. La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dall’albo, fermo restando l’obbligo per l’iscritto a corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto all’albo.
6. Il professionista radiato può, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione, a domanda, essere di nuovo iscritto all’albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la radiazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della
domanda di reiscrizione.

Art. 6 – Incompatibilità

1. Le sanzioni disciplinari della censura, della sospensione e della radiazione dall’albo non sono deontologicamente compatibili con l’assunzione e/o il mantenimento delle cariche di Consigliere dell’Ordine regionale o interregionale o di Consigliere nazionale o di Revisore dei Conti dell’Ordine regionale o interregionale o nazionale.
2. L’incompatibilità è riferita alla durata del mandato elettivo o comunque alla durata della sospensione e/o della radiazione se superiore.

Art. 7 – Pubblicità

1. La censura, la sospensione dall’esercizio della professione e la radiazione dall’albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell’albo stesso.
2. Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di rapporto di lavoro, senza vincolo di subordinazione, il Consiglio regionale o interregionale comunica all’Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro, la sospensione dall’esercizio della
professione, con indicazione dei relativi periodi e/o la radiazione dall’albo.

Art. 8 – Contributo annuo

1. E’ considerato comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione il mancato versamento dei contributi all’Ordine regionale o interregionale di appartenenza (morosità).
2. Il contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo è determinato dal Consiglio regionale o interregionale territoriale che ne stabilisce modalità e tempi di versamento con deliberazione approvata dal Ministero vigilante ed è comunicato dal Presidente e/o dal Tesoriere del Consiglio regionale o interregionale a mezzo lettera circolare agli iscritti.
3. La Circolare deve indicare:
   a) l’entità del contributo annuo dovuto dagli iscritti all’albo, così come determinato dal Consiglio regionale o 
       interregionale;
   b) le modalità e i tempi di versamento del contributo annuo;
   c) le maggiorazioni cui l’iscritto va incontro in caso di mancato versamento nei tempi indicati al punto b);
   d) le sanzioni disciplinari che verranno irrogate decorso il tempo utile al versamento del contributo annuo;
   e) i modi di irrogazione delle sanzioni disciplinari per morosità;
   f) le modalità di cessazione della morosità e i relativi effetti e che, nel caso di radiazione dall’albo, ove
      l’interessato richieda nuova iscrizione, oltre ad avere sanato la morosità per il periodo che ha dato luogo 
     alla radiazione, deve anche dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente al
     momento della richiesta e che la domanda di nuova iscrizione è regolata dall’art. 9 del DMGG 615/1994.
4. I contributi non versati, le relative penalità e gli eventuali costi aggiuntivi costituiscono crediti dell’Ordine regionale o interregionale a favore del quale sono maturati, esigibili nelle forme di legge anche in caso di trasferimento dell’interessato ad altro Ordine regionale o interregionale, di sospensione, di radiazione.
5. L’iscritto che non provvede al pagamento del contributo e delle relative previste maggiorazioni nel termine indicato al comma 2 si considera moroso ed incorre nella sanzione della censura se la morosità va oltre i 60 giorni e della sospensione dall’esercizio della professione prevista dal comma 2 lett. b) dell’art. 4 se la
morosità è superiore ad un anno.
6. Decorso il secondo anno dalla data della sospensione, perdurando la morosità, l’iscritto viene radiato dall’albo.

Art. 9 - Morosità

1. Scaduto il termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b), il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, rilevata la morosità, provvede, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a diffidare l’iscritto ad effettuare il versamento del contributo entro e non oltre 60 gg. dal ricevimento della diffida, con le maggiorazioni di cui al
successivo comma 3 e con l’espressa indicazione che si procederà all’apertura nei suoi confronti del procedimento disciplinare.
2. Scaduto senza esito il termine di 60 gg. il presidente del Consiglio regionale e interregionale attiva d’ufficio l’apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 12 comma 4, inviandone comunicazione all’iscritto.
3. I versamenti effettuati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 8 comma 3 lett. b). e art. 9 commi 1 e 2 sono soggetti, a titolo di penale, ad una quota aggiuntiva calcolata sulle somme dovute, nella misura pari a quella del saggio dell’interesse legale in vigore alla data della scadenza del termine e, se effettuati dopo il 31
dicembre dell’anno di riferimento, ad una ulteriore quota aggiuntiva pari al 10%.
4. A seguito di presentazione degli atti giustificativi della regolarizzazione della morosità, il Consiglio regionale o interregionale, con atto deliberativo da adottarsi non oltre 45 gg. dalla data di presentazione, prende atto della intervenuta cessazione della morosità e revoca formalmente la sanzione disciplinare della
sospensione dall’esercizio della professione.
5. Le spese sostenute dal Consiglio regionale o interregionale a causa e correlate al mancato versamento sono a carico dell’iscritto moroso.