Ordine Assistenti Sociali Friuli Venezia Giulia

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Codice deontologico dell'Assistente Sociale - Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 17.07.2009 - Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Indice articolo
Titolo I: Definizione e potestà disciplinare
Titolo II: I principi
Titolo III: Responsabilità nei confronti della persona utente e cliente
Titolo IV: Responsabilità nei confronti della società
Titolo V: Responsabilità nei confronti di colleghi ed altri professionisti
Titolo VI: Responsabilità nei confronti dell organizzazione di lavoro
Titolo VII: Responsabilità nei confronti della professione
Disposizioni finali
Sanzioni disciplinari
Procedimento disciplinare

Parte Seconda
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 10 – Competenza territoriale

1. Il procedimento disciplinare è di competenza dell’Ordine regionale o interregionale nel cui albo il professionista è iscritto. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sezione B dell’Albo il procedimento disciplinare a carico di un professionista iscritto alla sez. B è di competenza del Consiglio regionale o interregionale più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto nella sezione B al quale il Consiglio di appartenenza del professionista interessato assegna il procedimento. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di iscritti nella sezione B dell’albo il procedimento resta di competenza del consiglio regionale o interregionale al quale appartiene il professionista interessato anche se composto esclusivamente da Consiglieri appartenenti alla sezione A (art. 9 comma 4 DPR 169/05).
2. In caso di trasferimento dell’interessato ad Albo di altro Ordine regionale o interregionale il procedimento prosegue e si conclude dinanzi all’Ordine regionale o interregionale in cui è iniziato e che ne comunica l’esito all’Ordine regionale in cui al momento è iscritto l’interessato.
3. Qualora l’interessato sia un Consigliere dell’Ordine, ovvero il denunciante sia un Consigliere dell’Ordine e l’interessato sia iscritto al medesimo Ordine, il Consiglio su istanza dell’interessato, del denunciante o anche d’ufficio, assegna il procedimento all’Ordine regionale o interregionale più vicino.
4. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale al termine del procedimento disciplinare. Il Consiglio regionale o interregionale può deliberare che i provvedimenti disciplinari siano adottati con votazione segreta.

Art. 11 – Commissione deontologica disciplinare.
               Responsabile del procedimento

1. Ciascun Consiglio regionale o interregionale all’atto del suo insediamento nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all’istruttoria dei procedimenti disciplinari. I membri della Commissione, all’atto ell’insediamento, assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento dell’ incarico. In mancanza di Consiglieri iscritti nella sez. B si applicano i criteri previsti all’art. 10 comma 1.
2. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente e il Segretario. La responsabilità della Commissione è collegiale.
3. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio.
4. La carica di presidente del Consiglio regionale o interregionale è incompatibile con la carica di membro della commissione disciplina.
5. Il Segretario della Commissione redige i verbali delle sedute della Commissione. I verbali vengono sottoscritti da tutti i consiglieri presenti.

Art. 12 – Apertura del procedimento e tentativo di conciliazione.

1. Il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell’attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi previsti all’art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2, tentativo di conciliazione tra le parti. A tal fine convoca entro un termine non superiore a 30 giorni a mezzo raccomandata a/r, fax o e-mail gli interessati. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale che viene trasmesso al Consiglio per la deliberazione dell’archiviazione del caso.
2. In caso di mancata conciliazione, nei casi in cui non è prevista la conciliazione e comunque nel caso di segnalazione da parte di autorità giudiziaria, il Presidente trasmette gli atti al Consiglio per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.
3. Il Consiglio regionale o interregionale, composto nell’esercizio di tale funzione dai Consiglieri appartenenti alla sezione dell’albo del professionista assoggettato al procedimento, delibera l’apertura del procedimento disciplinare e trasmette gli atti alla Commissione di cui all’art. 11 per la necessaria istruttoria (art. 9 comma 1 DPR 169/05).
4. Nel caso di morosità, il Presidente del Consiglio regionale o interregionale, verificata l’omessa sanatoria della morosità, attiva d’ufficio il procedimento disciplinare, affidando la responsabilità del procedimento alla Commissione disciplinare che procede a istruttoria sommaria e propone al Consiglio la comminazione delle sanzioni previste all’art. 8 commi 4 e 5 con la gradualità in esso previsto.
5. Con la delibera di apertura del procedimento disciplinare, il Consiglio regionale o interregionale determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Il termine decorre dalla data di inizio del procedimento.

Art. 13 – Comunicazioni all'interessato e attività istruttoria

1. Il Presidente della Commissione deontologica disciplinare comunica al professionista interessato, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l’apertura del procedimento disciplinare, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati, delle modalità di presa visione degli atti, della composizione della
Commissione e del responsabile del procedimento istruttorio. Contestualmente il Presidente invita l’interessato a far pervenire entro 60 giorni le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione, indicando che può farsi assistere da esperto di sua fiducia. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell’interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c.
2. La Commissione, dopo una preliminare valutazione della situazione, esperisce, ove possibile, tentativo di conciliazione tra le parti interessate, salvo in caso di procedimento disciplinare aperto su richiesta dell’autorità giudiziaria. La positiva conclusione del tentativo di conciliazione comporta la proposta al Consiglio di archiviazione del procedimento con contestuale comunicazione alle parti.
3. La Commissione deontologica disciplinare convoca il professionista interessato, d’ufficio o su richiesta dello stesso, per essere sentito, con preavviso non inferiore a 20 giorni, redigendo un verbale dell’incontro firmato da tutti i componenti e controfirmato dall’ interessato. Acquisisce documentazione e testimonianze
richieste dalle parti o d’ufficio. L’attività istruttoria deve essere oggetto di apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.
4. Al termine dell’istruttoria il responsabile del procedimento istruttorio predispone una relazione dettagliata dell’attività svolta dalla Commissione che, approvata dalla stessa, viene rimessa al Consiglio unitamente agli atti assunti per le deliberazioni di competenza.

Art. 14 – Assistenza tecnica

1. Il denunciato, il denunciante e la Commissione Disciplinare possono avvalersi di consulenze tecniche.
2. La Commissione Disciplinare deve chiederne preventivamente l’autorizzazione al Consiglio.

Art. 15 – Termine e difesa

1. Se richiesta, la Commissione può concedere all’interessato ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dall’audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte. In tal caso è prorogato di pari durata il termine di conclusione del procedimento.

Art. 16 – Relazione e deliberazione finale

1. Le sanzioni sono deliberate dal Consiglio regionale o interregionale all’esito del procedimento disciplinare.
2. Il Consiglio regionale o interregionale, con voto espresso, delibera l’archiviazione, se gli addebiti risultano infondati, o l’eventuale sanzione da infliggere. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo hanno determinato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. La deliberazione è adottata dal Consiglio composto ai sensi dell’art 10 comma 1 e dell’art. 9 comma 1 e 3 della L. 169/05.
3. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione l’interessato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 18, salva la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.. Il denunciato, il denunciante o la Commissione Disciplinare possono richiedere consulenze tecniche (rispettivamente di parte o d’ufficio)  previa istanza al Consiglio Regionale e assenso di questo per le stesse. 

Art. 17 – Pubblicità e comunicazioni

1. La deliberazione che definisce il procedimento disciplinare viene comunicata al professionista interessato entro 30 giorni dalla sua adozione dal Presidente del Consiglio regionale o interregionale, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al domicilio risultante all’albo o al diverso domicilio a tale scopo indicato dal professionista. La comunicazione deve contenere l’esplicito avvertimento che il  provvedimento può essere impugnato con ricorso al Consiglio Nazionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, nei modi indicati al successivo articolo 18, salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria competente. Qualora la comunicazione risulti infruttuosa per mancata ricezione della lettera di raccomandata da parte dell’interessato si procede a notifica con le modalità indicate dagli artt.137 e seguenti del c.p.c. La deliberazione, viene affissa per 10 giorni consecutivi nella sede dell’Ordine competente.
2. Tutti gli atti relativi ai procedimenti disciplinari sono custoditi dal Consiglio regionale o interregionale secondo le norme previste D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Presso la sede di ciascun Ordine viene istituito un registro in cui vengono iscritti i nominativi di coloro nei confronti dei quali sia stata applicata una sanzione disciplinare e la sua durata.
3. I membri del Consiglio regionale o interregionale della sezione di appartenenza del professionista interessato hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari; chiunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, deve presentare motivata richiesta scritta al Presidente o al Responsabile dell’accesso, se designato, del Consiglio regionale o interregionale territoriale. Il Consiglio Nazionale disciplina – in conformità con la normativa posta dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni – il procedimento e i legittimati all’accesso ai dati.. Al professionista interessato può essere concesso d’ufficio o a richiesta ulteriore termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 60 dalla sua audizione per produrre eventuale documentazione e/o memorie difensive scritte e può richiedere l’audizione di testimoni.

Art. 18 – Ricorso al Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale, all’atto del suo insediamento, nomina, al suo interno, una Commissione deontologica disciplinare composta da tre o cinque membri, appartenenti alla sezione A e alla sezione B, proporzionalmente alla rappresentanza numerica nello stesso consiglio con il compito di procedere all’istruttoria dei ricorsi. I membri della Commissione all’atto dell’insediamento assumono l’obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell’espletamento di tale incarico. La Commissione nella prima seduta nomina il Presidente ed il Segretario. Il Presidente della Commissione è il responsabile del procedimento istruttorio, il Segretario redige i verbali delle sedute della Commissione che vengono sottoscritti da tutti i componenti. La responsabilità della Commissione è collegiale.

Art. 19 – Procedimento innanzi al Consiglio Nazionale 

1. Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato dal professionista interessato, direttamente o a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per il tramite del Consiglio dell’Ordine regionale o interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato.
2. Sotto pena d’inammissibilità il ricorso – sottoscritto direttamente dalla parte, con  la possibilità 
dell’assistenza di un proprio legale di fiducia – deve contenere:
   a) l’indicazione dell’atto impugnato;
   b) le motivazioni in fatto e in diritto;
   c) i documenti a sostegno del ricorso.
3. Il Consiglio regionale o interregionale il cui provvedimento sanzionatorio è stato impugnato, trasmette il ricorso al Consiglio Nazionale entro 15 giorni dall’avvenuta notifica dell’impugnazione, aggiungendo eventuali deduzioni e allegando copia del provvedimento impugnato, di tutti gli atti e di tutta la documentazione del procedimento disciplinare.
4. Il ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento impugnato. L’interessato può chiedere al Consiglio Nazionale, per gravi ragioni, sospensiva cautelare che il Consiglio Nazionale può concedere con provvedimento interlocutorio motivato. Nel caso previsto all’art. 7 comma 2 l’eventuale sospensione cautelare dell’esecutività del provvedimento impugnato viene comunicata all’Ente di appartenenza o comunque al datore di lavoro dell’interessato.
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette immediatamente gli atti pervenuti al Presidente della Commissione deontologica disciplinare dandone comunicazione al ricorrente con indicazione del termine massimo di chiusura del procedimento secondo quanto indicato al comma 6 dell’ art. 19.
6. La Commissione deontologica disciplinare competente si esprime entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso, termine prorogabile, motivatamente, fino ad un massimo di ulteriori 45 giorni.
7. La Commissione, ricevuti gli atti, avvia il procedimento istruttorio e procede alla audizione dell’interessato quando lo ritenga motivatamente opportuno o comunque, quando il ricorrente ne faccia richiesta. Al termine dell’istruttoria la Commissione competente trasmette le risultanze al Consiglio Nazionale, che, con voto dei
Consiglieri iscritti nella sezione di appartenenza del professionista interessato, si esprime con deliberazione nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti.
8. La decisione del Consiglio Nazionale deve essere adeguatamente motivata in fatto e in diritto. Il Presidente del Consiglio Nazionale ne dà notizia all’interessato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, immediatamente dopo la sua adozione, al domicilio dichiarato o eletto nel ricorso e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento disciplinare impugnato. Qualora risulti infruttuosa, la
comunicazione viene rinnovata con le stesse modalità e successivamente con le modalità indicate dagli artt.137 e successivi c.p.c  9. La decisione del Consiglio Nazionale è immediatamente esecutiva.
10. Dell’irrogazione della sanzione disciplinare viene data notizia, con esposizione all’albo di tutti gli Ordini regionali e interregionali.
11. I membri del Consiglio Nazionale hanno accesso agli atti relativi ai procedimenti disciplinari. Qualunque altro soggetto voglia accedere agli atti relativi ai procedimenti disciplinari ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, deve presentare al Presidente del Consiglio motivata
richiesta scritta.

Art. 20 – Astensione e ricusazione

1. I componenti del Consiglio regionale o interregionale, e quelli del Consiglio Nazionale dell’Ordine e i membri delle Commissioni indicate ai precedenti articoli 11 e 19, comma 1. debbono astenersi:
   a) se hanno interesse personale nella vertenza disciplinare;
   b) se sono parenti o affini sino al quarto grado, ovvero conviventi, o colleghi dello  stesso Ente o ufficio del 
       professionista interessato dal provvedimento disciplinare, del suo difensore ovvero del denunciante;
   c) se hanno motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con il professionista interessato dal procedimento  
       disciplinare, con il suo difensore ovvero con il denunciante;
   d) se hanno deposto nella vertenza disciplinare come testimoni;
   e) in ogni altro caso in cui sussistono gravi ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente
       motivate e riconosciute dal Consiglio come tali.
2. Nei casi in cui è fatto obbligo di astensione, il professionista interessato può proporre la ricusazione con ricorso in forma scritta, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale o interregionale o al Presidente del Consiglio Nazionale. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dall’interessato o da suo
difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici e i mezzi di prova. Se la ricusazione riguarda il Presidente del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale, il ricorso è indirizzato al Consigliere Vice presidente.
3. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il procedimento prosegue in assenza del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati previa sostituzione degli stessi da parte del Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio Nazionale. L'istanza di ricusazione, purché ammissibile, sospende il
giudizio che riprende d'ufficio a decorrere dalla pronuncia del Consiglio sull'istanza stessa. Il Consiglio si riunisce immediatamente, con esclusione del Consigliere o dei Consiglieri o dei Commissari ricusati e, sentiti gli stessi, decide sul ricorso. Della decisione è data comunicazione al professionista interessato. Nel periodo di sospensione non decorrono i termini del giudizio.
4. Nei casi di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari regionali o interregionali, il caso ed i relativi atti vengono trasmessi al Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine. Il Consiglio Nazionale nomina, in tal caso, una Commissione deontologica disciplinare speciale di cinque membri composta da professionisti assistenti sociali di riconosciuta autorevolezza e da
membri di Commissioni deontologiche disciplinari degli Ordini regionali non implicati nel ricorso, previa determinazione dei criteri per la loro selezione. La Commissione deontologica disciplinare speciale svolge le funzioni istruttorie, dibattimentali e decisionali del procedimento a lei affidato. La decisione della
Commissione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale che la fa propria con deliberazione che comunica all’interessato e al Consiglio regionale o interregionale che ha adottato il provvedimento impugnato il quale ne prende atto.
5. In caso di astensione o di fondata ricusazione della maggioranza dei Consiglieri o dei Commissari nazionali il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette gli atti al Ministero vigilante per quanto di propria competenza. 

Art. 21 – Prescrizione

1. L’azione disciplinare si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dalla data della presunta violazione.
2. Nel caso in cui per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che definisce il giudizio penale.

Art. 22 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico, entra in vigore alla data della sua approvazione e abroga il Regolamento precedente.
2. I Consigli regionali o interregionali sono tenuti a prenderne atto e a darne conoscenza agli iscritti all’Albo.
3. I procedimenti disciplinari iniziati in data antecedente alla data di approvazione del presente Regolamento sono portati a termine secondo le procedure vigenti alla data dell’avvio del procedimento disciplinare, salvo condizioni, previste dal presente regolamento, più favorevoli al professionista sottoposto al procedimento
disciplinare.